Legge 7 febbraio 1992 n. 150 integrata dal Decreto Legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 marzo 1993, n. 59 e dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 e dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.275.


Articolo 1 (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a due anni e dell’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L’importazione, l’esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria.

(1) Questo articolo è stato così modificato dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.275

 

Articolo 2  (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno ,chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a un anno e dell’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L’introduzione nel territorio nazionale, l’esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997,e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del succitato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L’autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall’articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato.

(1) Questo articolo è stato così modificato dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.275.

 

Articolo 3

1. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.


Articolo 3 bis   (1)

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis.

 (1) Questo articolo è stato inserito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.275

 

Articolo 4    (1)

1. In caso di violazione dei divieti, di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.

2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma precedente, viene disposto, sentita la Commissione Scientifica CITES, nel seguente ordine di priorità:

a) il loro rinvio, a spese dell’importatore, allo stato esportatore;

b) l’affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;

c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all’infrazione.

3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca viene disposto, sentita la Commissione Scientifica CITES:

a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione;

b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all’infrazione.

4. Il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione Scientifica CITES.

5. Con decreto del Ministero dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, è istituita presso il Ministero dell’ambiente la commissione scientifica per l’applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

(1) Questo articolo è stato così modificato dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.275

 

Articolo 5

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all’articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta   (1).

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all’articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia e l’avvenuto decesso   (4)   degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. È fatto obbligo, all’atto dell’importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all’articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874   (2) .

4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di cui all’articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all’articolo XII della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione Cites del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all’autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. È in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione Cites del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei Paesi d’origine.

5. È fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione Cites del Corpo forestale dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

5bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2  (5).

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni  (3).


(1) Si veda il D.M. 9 agosto 1993, recante obbligo di utilizzazione di apposito modulo per i soggetti tenuti alla denuncia di animali selvatici e di piante (G.U. Serie gen., n. 205 dell’1 settembre 1993).

(2) Questo comma è stato così modificato dall’articolo 3 comma 2 del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 13 marzo 1993, n. 59.

(3) Questo comma è stato così sostituito dall’articolo 3, comma 1 bis, del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 13 marzo 1993, n. 59 e poi modificato dall’articolo 4, comma 1, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(4) Le parole «e l’avvenuto decesso» sono state aggiunte dall’articolo 4, comma 1, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(5) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1, della L. 9 dicembre 1998, n. 426. Si veda altresì quanto dispone il comma 2 del medesimo articolo 4 della L. n. 426/1998.

 

Articolo 5 bis.  (1)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli artt. 21 e 30 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (2).

3. (Soppresso dalla legge di conversione).

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.

5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.

6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro.

(1)   Questo articolo è stato aggiunto dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 13 marzo 1993, n. 59, il quale dispone, inoltre, ai commi 2 e 2 bis:

«2. I soggetti tenuti alla denuncia di cui all'articolo 5, comma 1, della L. 7 febbraio 1992, n. 150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto ed effettuare la predetta denuncia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al citato articolo 5, comma 1.

«2 bis. Il decreto di cui all'articolo 5 bis, comma 8, della L. 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Il fac-simile del modello sopra menzionato, in versione integrata, è stato pubblicato, con D.M. 29 luglio 1993, sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 1993.

(2) Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

 

Articolo 5 ter. (1)

1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell’allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all’articolo XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, misure più restrittive fino all’interdizione dell’importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale.

(1)   Questo articolo è stato aggiunto dall’articolo 4 bis del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 13 marzo 1993, n. 59.

 

Articolo 6.   (1)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157   (2) , è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto   (3)   i criteri da applicare nell’individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l’elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l’ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie  (4).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell’elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d’intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell’incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2    (5) .   Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall’articolo 5 bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

(1)   Questo articolo è stato così sostituito dall’articolo 5 del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 13 marzo 1993, n. 59.

(2)   Si veda la nota (2) all’articolo 5 bis.

(3)   Da emanarsi entro 120 giorni dalla data di conversione del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, secondo quanto stabilito dal comma 1 bis dell’articolo 5 del suddetto decreto legge, aggiunto dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59. Si ricorda, per quanto valga, che, in attuazione dell’analoga disposizione contenuta nell’articolo 6, comma 2, della presente legge, nella sua originaria formulazione, era stato emanato il D.M. 18 maggio 1992 (G.U. n. 130 del 4 giugno 1992) in base al quale erano da considerare pericolosi «tutti i mammiferi selvatici», nonché i rettili delle specie indicate nel medesimo decreto.

(4)   Si veda il D.M. 18 maggio 1992 (Individuazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della L. 7 febbraio 1992, n. 150, delle specie di mammiferi e rettili selvatici pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica).

(5)   Questo periodo è stato così sostituito dall’ar. 4, comma 13, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

Articolo 7

Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

 

Articolo 8

1. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 e 5, e dall’articolo 8, comma 4, della L. 8 luglio 1986, n. 349   (1) ,  il Ministero dell’ambiente cura l’adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l’estero   (3)   ed il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, il Ministro dell’ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l’esecuzione della presente legge e le procedure per l’adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874   (2) .


(1)   Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale.

(2)  Si veda il D.M. 4 settembre 1992.

(3)   Le parole «il Ministro del commercio con l’estero» sono state aggiunte dall’articolo 11 del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 13 marzo 1993, n. 59.

 

Articolo 8 bis.  (1)

1.  Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell’allegato A, appendici I e II, nonché nell’allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni dall’evento, al Ministero dell’agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l’economia montana e foreste - Servizio certificazione Cites, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l’esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. L’accertamento delle relazioni parentali attraverso l’esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati   (2) .    Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla Commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, di membri della stessa (2). Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all’articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983.

1 bis.  Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall’articolo 6 del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 13 marzo 1993, n. 59.

(2) Periodo aggiunto dall’articolo 4, comma 16, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

Articolo 8 ter.   (1)

1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero (2). Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione è a carico delle singole ditte.

2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle - intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri - e la specie a cui la pelle appartiene.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

 

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'articolo 7 del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 13 marzo 1993, n. 59. Il comma 1 bis di tale articolo 7 così recita:

«Il decreto di cui all'articolo 8 ter, comma 1, della L. 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

(2) Si veda il D.M. 28 gennaio 1994, recante inventario e marcaggio delle pelli intere, allo stato grezzo o lavorato, appartenenti all'ordine Crocodylia (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1994).

 

Articolo 8 quater. (1)

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, si provvede al pagamento del contributo annuale da versare al segretariato Cites, il cui ammontare è determinato in lire 240 milioni annui a decorrere dal 1993.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall’articolo 8 del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 13 marzo 1993, n. 59.

 

Articolo 8 quinquies. (1)

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell’agricoltura e delle foreste  (2) ,   sono determinate la misura e le modalità di versamento all’erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:

a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato Cites, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l’estero di cui all’articolo 2, comma 1;

b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli artt. 5, comma 1, e 5 bis, comma 4;

c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall’articolo 5 bis, comma 8;

d) l’autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall’articolo 6, comma 3;

e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall’articolo 6, comma 6;

f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall’articolo 8 bis;

g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall’articolo 8 ter, nonché il marcaggio di cui all’articolo 5, comma 5.

2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall’applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente per la parte eccedente l’importo di cui al comma 3.

3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 240 milioni relativa al contributo che viene versato al segretariato Cites in adempimento della convenzione di Washington.

3 bis. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 8 e del decreto del Ministro dell’ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste provvede all’istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma valutato in lire 700 milioni per l’anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall’anno 1994, si provvede, per l’anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993.

3 ter. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazione delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l’anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993.

3 quater. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, comma 5, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l’anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993.

3 quinquies. Ai fini dell’attuazione della presente legge, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all’effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l’anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993.

(1)   Questo articolo è stato aggiunto dall’articolo 9 del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 13 marzo 1993, n. 59.

(2)  Si vedano il D.M. 28 maggio 1993 (recante determinazione della misura degli importi dei diritti speciali di prelievo dovuti ai sensi dell’articolo 8 quinquies della L. 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni), nonchè il D.M. 4 dicembre 1993 (Modalità di versamento dei diritti speciali di prelievo previsti dall’articolo 9 del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 marzo 1993, n. 59).

 

Articolo 8 sexies. (1)

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato:

a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata Cites, ratificata con L. 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976;

b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell’allegato B e nell’allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall’imballaggio, dal marchio o dall’etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell’allegato A, appendici I, II e III, e nell’allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;

d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine «esemplare riprodotto in cattività» si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;

e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine «esemplare nato in cattività» si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;

f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;

g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall’articolo 10 del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 13 marzo 1993, n. 59.