Ministero dell'ambiente

Decreto 19 aprile 1996

 

Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione

 

Il Ministro dell'ambiente
di concerto
Con i Ministri dell'interno, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento Cee n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica";
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione";
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la "Attuazione della direttiva 86/609/Cee in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
Visto l'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Visto l'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;
Visto l'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;
Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;
Visto l'articolo 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;
Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;


Decreta:

Articolo 1
1.
Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

Articolo 2
1.
Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

Articolo 3
1.
Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

 

Circolare esplicativa

Allegato A
In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi
rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del decreto in oggetto.
Ad esso appartengono:
tutti gli esemplari selvatici, cioé provenienti direttamente dall'ambiente naturale;
tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;
tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.
Con la dizione "tutti i generi, tutte le specie" si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.
Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

Allegato B
In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto, e cioé tutti gli individui il cui allevamento é consentito ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'articolo 1 del presente decreto.
Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.

 

Allegato A
Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione di esemplari vivi

(Fondo rosso: abolizioni      Fondo verde: nuove modifiche  del D. Min. Ambiente 26 aprile 2001)

Ordine MARSUPIALIA        
  Famiglia Dasyridae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Topi e Ratti
Marsupiali
  Macropodidae     Tutti i generi  
        Tutte le specie Canguri
Ordine PRIMATES        
  Famiglia Cheirogaleide   Tutti i generi  
        Tutte le specie Lemuri pigmei
    Lemuridae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Lemuri
    Indriidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Lemuri saltatori
    Daubentoniidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Aye-aye
    Lorsidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Lorisini
    Tarsiidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Tarsidi
    Callitrichidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Scimmie orso
    Cebidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Scimmie del nuovo mondo
    Cercopithecidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Scimmie del vecchio mondo
    Hylobatidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Gibboni
    Pongidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Orango, scimpanzé, gorilla
Ordine CARNIVORA        
  Famiglia Canidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Lupi, volpi, sciacalli, coyote
    Ursidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Orsi
    Procyonidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Orsi lavatori
    Aliuridae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Panda
    Mustelidae      
    Genere Eira Tutte le specie Tayre
      Gulo Tutte le specie Ghiottone
      Mellivora Tutte le specie Tasso del miele
      Meles Tutte le specie Tassi
      Arctonix Tutte le specie Tassi
      Mydaus Tutte le specie Tassi
      Taxidea Tutte le specie Tassi
      Lutra Tutte le specie Lontre
      Pteronura Tutte le specie Lontra gigante
      Aomyx Tutte le specie Lontre
      Enhydra Tutte le specie Lontra marina
    Hyaenidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Iene
    Felidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Leoni, tigri, pantere, etc.
Ordine PROBOSCIDEA        
  Famiglia Elephantidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Elefanti
Ordine PERISSODACTYLA        
  Famiglia Rhinocerontidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Rinoceronti
Ordine ARTIODACTYLA        
  Famiglia Suidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Cinghiali
    Tayassuidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Pecari
    Hippopotamidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Ippopotami
    Cervidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Cervi, alce, daino, etc.
    Bovidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Antilopi, bufali, caprini, etc.
Ordine RODENTIA        
  Famiglia Hystricidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Istrici
    Erithizontidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Istrici arborei
    Hydrochoeridae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Capibara
    Dinomydae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Paracana
    Dasyproctidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Aguti
Classe REPTILIA        
Ordine TESTUDINES        
  Famiglia Bataguridae      
    Genere Mauremys M. caspica Mauremide caspica
  Famiglia Chelydridae      
    Genere Chelydra C. serpentina Tartaruga azzannatrice
      Macrolemmis M. temminchi Tartaruga alligatore
Ordine CROCODYLIA        
  Famiglia Crocodylidae      
    Genere Crocodylus Tutte le spescie Coccodrilli
      Tomistoma Tutte le spescie Tomistoma
      Osteolaemus Tutte le spescie Osteolemo
  Famiglia Alligatoridae      
    Genere Alligator Tutte le spescie Alligatori
      Caiman Tutte le spescie Caimani
      Melanosuchus Tutte le spescie Caimano nero
Ordine CROCODYLIA        
  Famiglia Crocodylidae      
  Sottofamiglia Crocodylidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie  
  Sottofamiglia Tomistominae   Tutti i generi  
        Tutte le specie  
  Famiglia Alligatoridae   Tutti i generi  
        Tutte le specie  
  Famiglia Gavialidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie  
Ordine SQUAMATA        
  Famiglia Helodermatidae      
    Genere Heloderma Tutte le specie Gila
  Famiglia Varanidae      
    Genere Varanus Tutte le specie Varani
  Famiglia Boidae      
    Genere Pithon P. reticulatos Pitone reticolato
      Enectes E. marinus Anaconda
  Famiglia Elapidae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Cobra, mamba, corallo, etc.
    Colubridae      
    Genere Atractapsis Tutte le specie Attrapsidi
      Dispholidus D. typus  
      Thelotornis T. kirtlandii  
  Famiglia Viperidae      
  Sotto famiglia        
    Viperinae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Vipere
    Crotalinae   Tutti i generi  
        Tutte le specie Mocassini, serpenti a sonagli

 

Allegato B
Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992

Classe MAMMALIA          
  Ordine CARNIVORA        
    Famiglia Canidae      
      Genere Vulpes V.vulpes Volpe
  Ordine ARTIODACTYLA        
    Famiglia Suidae      
      Genere Sus S. scrofa Cinghiale
    Famiglia Cervidae      
      Genere Cervus C. elephus Cervo
      Genere Capreolus C. capreolus Capriolo
      Genere Dama D. dama Daino
    Famiglia Bovidae      
      Genere Ovis O. orientalis Muflone