Legge 19 dicembre 1975, n. 874


Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973


Articolo 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

Articolo 2
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII della convenzione stessa.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Gli Stati Contraenti,

Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;
Coscienti del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche;
Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatica;
Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;
Convinti che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano:
a) "Specie": ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato;
b) "Specimen"
I) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;
II) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle Appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta Appendice;
III) nel caso di una pianta: per le specie iscritte nell'Appendice I, ogni parte oppure ogni,, prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice II o nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette Appendici;
c) "Commercio": l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare;
d) "Riesportazione": l'esportazione di qualunque specimen precedentemente importato;
e) "Introduzione con provenienza dal mare": il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato;
f) "Autorità scientifica": un'Autorità scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
g) "Autorità amministrativa": un'autorità, amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
h) "Parte": uno Stato per il quale la presente Convenzione è entrata in vigore.

Articolo II
Princìpi fondamentali
l.
L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.
2. L'Appendice II comprende:
a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).
3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.,
4. Le Parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo III
Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice I
1.
Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell'Appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente articolo.
2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti:
a) un'Autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
b) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
c) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;
d) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per il suddetto specimen.
3. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti:
a) un'Autorità scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie;
b) un'Autorità scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura;
c) un'Autorità amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali.
4. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:
a) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
b) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;
c) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque specimen vivente.
5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggettata alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'Autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:
a) una Autorità scientifica dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
b) un'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura;
c) un'Autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà la prova che lo specimen stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali.

Articolo IV
Regolamentazione del cormercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II
1.
Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nell'Appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo.
2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti:
a) un'Autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
b) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
c) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti.
3. Per ognuna delle Parti, un'Autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione, ad opera della medesima Parte, dei permessi di esportazione per gli specimen di specie iscritte all'Appendice II, come pure le esportazioni reali di questi specimens. Quando un'Autorità scientifica determinerà che l'esportazione di specimen di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla., in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell'Appendice I, essa informerà l'Autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie.
4. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggettata alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione.
5. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggettata alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:
a) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
b) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti.
6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:
a) un'Autorità scientifica dello Stato nel quale detto specimen è stato introdotto avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
b) un'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.
7. I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi, su parere dell'Autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali, e se del caso, con autorità scientifiche internazionali, per il numero totale di specimen di cui è autorizzata l'introduzione durante periodi non superiori a un anno.

Articolo V
Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice III
1.
Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'Appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo.
2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:
a) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
b) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.
3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di qualunque specimen. di una specie iscritta nell'Appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d'origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III , di un permesso d'esportazione.
4. Quando si tratta di una riesportazione, un certificato emesso dall'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo specimen è stato trasformato in questo Stato, oppure che verrà riesportato, costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione.

Articolo VI
Permessi e certificati
1.
I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.
2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'Appendice IV; esso non sarà valevole per l'esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.
3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell'Autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dalla Autorità amministrativa.
4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'Autorità amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia.
5. Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens.
6. Un'Autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all'importazione del detto specimen.
7. Quando ciò sia fattibile e appropriato, un'Autorità amministrativa potrà fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen, e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile.

Articolo VII
Esenzioni e altre Disposizioni speciali in relazione al commercio
1.
Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di specimens attraverso il territorio, o nel territorio, di una Parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale.
2. Quando un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente Convenzione rispetto a detto specimen, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto.
3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico. Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi:
a) nel caso di specimens iscritti nell'Appendice I, se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato; oppure
b) nel caso di specimens iscritti nell'Appendice II :
I) se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta;
II) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
III) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens;
a meno che un'Autorità amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquisiti prima che le disposizioni della presente Convenzione entrassero in vigore rispetto a tale specimen.
4. Gli specimens di una specie animale iscritta nell'Appendice I e allevati in cattività per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'Appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali, saranno considerati specimens delle specie iscritto nell'Appendice II .
5. Quando un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa Autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli Articoli III, IV o V.
6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da una Autorità amministrativa del loro Stato, relativamente a specimens da erbario, altri specimens conservati, disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'Autorità amministrativa.
7. Un'Autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli Articoli II, IV e V, e permettere il movimento, senza permessi o certificati, di specimens che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti, a condizione che:
a) l'esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens all'Autorità amministrativa;
b) i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente articolo;
c) l'Autorità amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

Articolo VIII
Misure che dovranno essere prese dalle Parti
1.
Le Parti adotteranno le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime. Queste misure comprenderanno:
a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali specimens;
b) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione.
2. Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Parte potrà, quando lo reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente Convenzione.
3. Per quanto possibile, le Parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna delle Parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d'entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati. Del pari le Parti dovranno verificare che ogni specimen vivo, durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.
4. Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo I del presente articolo:
a) lo specimen sarà affidato ad una Autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca;
b) l'Autorità amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimanderà lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un Centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta Autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente Convenzione; e
c) l'Autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un'Autorità scientifica, oppure, quando lo riterrà desiderabile, potrà consultarsi con la Segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta del Centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo.
5. Un Centro di osservazione e salvaguardia come definito dal paragrafo 4 del presente articolo, è un'istituzione designata da un'Autorità amministrativa per aver cura degli specimens viventi, specialmente di quelli che fossero stati confiscati.
6. Ognuna delle Parti dovrà tenere registri relativi al commercio di specimen delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III i quali registri dovranno contenere:
a) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori; e
b) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio; le quantità e i tipi di specimens, i nomi delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III, e se nel caso, la grandezza e il sesso dei detti specimens.
7. Ognuna delle Parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare:
a) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente articolo; e
b) un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente Convenzione.
8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

Articolo IX
Autorità amministrative e scientifiche
1.
Ai fini della presente Convenzione, ognuna delle Parti designerà:
a) una o più Autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta Parte; e
b) una o più Autorità scientifiche.
2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato comunicherà al Governo depositario il nome e l'indirizzo della Autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre Parti e con la Segreteria.
3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente articolo sarà comunicata alla Segreteria della Parte corrispondente, allo scopo di far sì che venga trasmessa a tutte le rimanenti Parti.
4. Su domanda della Segreteria o di qualunque Autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente articolo, la Autorità amministrativa designata da una Parte trasmetterà modelli di timbri, sigilli e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati.

Articolo X
Commercio con Stati che non sono Parti della Convenzione

Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le Parti possono, invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle Autorità competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale, conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente Convenzione.

Articolo XI
Conferenza delle Parti
1.
La Segreteria convocherà una Conferenza delle Parti non più tardi di due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Successivamente, la Segreteria convocherà riunioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, a meno che la Conferenza decida altrimenti, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, su domanda, per iscritto, di almeno un terzo delle Parti.
3. Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della Conferenza, le Parti esamineranno l'applicazione della presente Convenzione e potranno:
a) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della Segreteria, e adottare le disposizioni finanziarie ( legge 10 luglio 1982, n. 558 );
b) considerare e adottare emendamenti alle Appendici I e II in conformità con quanto dispone l'Articolo XV;
c) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III;
d) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla Segreteria o da qualcuna delle Parti; e
e) se del caso, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.
4. In ogni riunione ordinaria della Conferenza, le Parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo del presente articolo.
5. In qualunque riunione, le Parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa.
6. Le Nazioni Unite, i relativi Organismi specializzati e l'Ente internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente Convenzione, potranno essere rappresentati nelle riunioni della Conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto.
7. Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione, preservazione o amministrazione della fauna e della flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potrà comunicare alla Segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della Conferenza, e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle Parti presenti:
a) organismi o enti internazionali, sia governativi che non governativi nazionali; e
b) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati.
Una volta ammessi, questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione.

Articolo XII
La Segreteria
1.
All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente fornirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudicherà opportuno, il Direttore esecutivo potrà essere aiutato da organismi o enti internazionali o nazionali, governativi o non governativi, con competenza tecnica nella protezione, conservazione e amministrazione della fauna e della flora, selvatiche.
2. Le funzioni della Segreteria comprenderanno le seguenti:
a) organizzare le Conferenze delle Parti e prestar loro i necessari servizi;
b) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;
c) realizzare studi scientifici e tecnici, in conformità con programmi autorizzati dalla Conferenza delle Parti, che contribuiscano alla migliore applicazione della presente Convenzione, compresi studi connessi con le norme relative all'adeguata preparazione e imbarco di specimens viventi e ai mezzi per la loro identificazione;
d) studiare le informazioni delle Parti nonché i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente Convenzione;
e) segnalare all'attenzione delle Parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente Convenzione;
f) pubblicare periodicamente, e distribuire alle Parti, edizioni revisionate delle Appendici I, II e III, oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l'identificazione di specimens delle specie comprese nelle dette Appendici;
g) preparare rapporti annuali per le Parti in merito alle attività della Segreteria e sull'applicazione della presente Convenzione, oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle Parti;
h) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente Convenzione, compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica; e
i) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle Parti.

Articolo XIII
Misure internazionali
1.
Quando la Segreteria, in base ad informazione ricevuta, si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle Appendici I e II è minacciata dal commercio di specimens di detta specie, oppure che le disposizioni della presente Convenzione non vengono applicate in maniera efficace, la Segreteria comunicherà questa informazione all'Autorità amministrativa autorizzata dalla Parte o delle Parti interessate.
2. Quando una Parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente articolo, essa informerà, il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette, la Segreteria di tutti i fatti a ciò connessi, e se del caso proporrà misure correttive. Quando la Parte stimerà che occorre procedere ad un'inchiesta, la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva Parte.
3. Le informazioni fornite dalla Parte o procedenti da un'inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo, sarà esaminata dalla seguente Conferenza delle Parti, la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna.

Articolo XIV
Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali
1.
Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle Parti di adottare:
a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso, o trasporto di specimens di specie incluse nelle Appendici I, II e III, misure che possono arrivare fino all'interdizione completa; oppure
b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle Appendici I, II o III.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle Parti derivanti da un trattato, convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens, già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle Parti, ivi comprese le misure relative alle dogane, la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali.
3. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati, convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un'unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all'esterno che sopprime le barriere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest'unione o accordo.
4. Uno Stato Parte della presente Convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di un'altra Convenzione o di un altro accordo internazionale, in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell'Appendice II, sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che concerne il commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato, della detta Convenzione o del detto accordo internazionale.
5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, per l'esportazione d'uno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente articolo si richiederà soltanto un certificato di un'Autorità amministrativa dello Stato dove avviene l'introduzione, che attesti che lo specimen è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi internazionali relativi.
6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, convocata in conformità alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare, e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera.

Articolo XV
Emendamenti delle Appendici I e II
1.
Nelle riunioni della Conferenza delle Parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all'adozione di emendamenti alle Appendici I e II:
a) Qualunque Parte potrà proporre emendamenti delle Appendici I e II per la discussione alla seguente riunione. Il testo dell'emendamento proposto dovrà essere comunicato alla Segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione. La Segretaria si consulterà con le rimanenti Parti o Enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente articolo e comunicherà le risposte a tutte le Parti al più tardi 30 giorni prima della riunione.
b) Gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. A questo fine, "Parti presenti e votanti" significa Parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.
c) Gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la riunione, con l'eccezione delle Parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
2. In relazione agli emendamenti alle Appendici I e II presentati nell'intervallo fra due riunioni della Conferenza delle Parti, si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) Qualunque Parte potrà proporre emendamenti delle Appendici I e II affinché siano esaminati nell'intervallo fra due riunioni della Conferenza, mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo.
b) Per ciò che si riferisce alle specie marine, la Segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto lo comunicherà immediatamente a tutte le Parti. Inoltre si consulterà con gli Enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie, particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti Enti. La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni' espresse e i dati forniti dai suddetti Enti, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni.
c) Per ciò che si riferisce alla specie non marine, la Segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le Parti, e successivamente, nel più breve tempo possibile, comunicherà a tutte le Parti le proprie raccomandazioni al riguardo.
d) Qualunque Parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la Segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle Parti in conformità coi capoversi b) e c) del presente paragrafo, potrà trasmettere alla Segreteria i suoi propri commenti sull'emendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione.
e) La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti, nel più breve tempo possibile, tutte le risposte ricevute, insieme con le proprie raccomandazioni.
f) Se la Segreteria non riceverà nessuna obiezione all'emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
g) Se la Segreteria riceverà un'obiezione da qualunque Parte, l'emendamento proposto sarà messo in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo.
h) La Segreteria notificherà a tutte le Parti che è stata ricevuta un'obiezione.
i) Salvo che la Segreteria riceverà voti favorevoli, contrari o astenuti di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso h) del presente paragrafo, l'emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della Conferenza delle Parti.
j) Nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle Parti, l'emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro.
k) La Segreteria notificherà a tutte le Parti il risultato della votazione.
l) Se si adotterà l'emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la data in cui la Segreteria notifica la sua adozione, salvo per le Parti che formuleranno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.
3. Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o nel capoverso l) del paragrafo 2 del presente articolo, qualunque Parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al Governo depositario. Finché non ritirerà la sua riserva, la Parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie relativa.

Articolo XVI
Appendice III e suoi Emendamenti
1.
Qualunque Parte potrà, in qualunque momento, inviare alla Segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell'Articolo II. Nell'Appendice III si includeranno il nome della Parte che ha fatto includere la specie, il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso b) dell'Articolo I.
2. La Segreteria comunicherà alle Parti, il più rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo I del presente articolo. La lista entrerà in vigore come parte dell'Appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione della detta lista, qualunque Parte può, a mezzo notifica per iscritto al Governo depositario, formulare una riserva in merito a qualunque specie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie. Finché tale riserva non è ritirata, lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente Convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta.
3. Qualunque Parte che invia una lista di specie da iscrivere nella Appendice III , potrà ritirare qualunque specie dalla detta lista in qualunque momento, mediante notifica alla Segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le Parti. Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica.
4. Qualunque Parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, consegnerà alla Segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la Parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla Segreteria. La Parte, durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell'Appendice III , comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano che vengono adottate.

Articolo XVII
Emendamenti alla Convenzione
1.
La Segreteria, dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle Parti, convocherà una riunione straordinaria della Conferenza delle Parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. A tale scopo, "Parti presenti e votanti" significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.
2. La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della Conferenza.
3. Qualunque emendamento entrerà in vigore per le Parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle Parti avranno depositato presso il Governo Depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento. A partire da questa data, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra Parte 60 giorni dopo che detta Parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo.

Articolo XVIII
Risoluzione di controversie
1.
Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, sarà sottoposta a negoziato fra le Parti in controversia.
2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente articolo, le Parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell'Aja e le Parti che avranno così sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale.

Articolo XIX
Firme

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di Washington, fino al 30 aprile 1973 e, a partire da questa data, a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Articolo XX
Ratifica, Accettazione e Approvazione

La presente Convenzione è soggettata a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera, che sarà il Governo depositario.

Articolo XXI
Adesione

La presente Convenzione resterà indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo depositario.

Articolo XXII
Entrata in vigore
1.
La presente Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il Governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXIII
Riserve
1.
La presente Convenzione non è soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente articolo nonché degli Articoli XV e XVI.
2. Qualunque Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà formulare una riserva specifica relativamente a:
a) qualunque specie compresa nelle Appendici I, II e III;
b) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell'Appendice III .
3. Finché una delle Parti della, presente Convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente articolo, tale Stato sarà considerato come uno Stato non Parte della presente Convenzione in merito al commercio della specie, parte o privato specificato nella detta riserva.

Articolo XXIV
Denuncia

Qualunque Parte potrà denunciare in qualunque momento la presente Convenzione mediante notifica scritta al Governo depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il Governo depositario avrà ricevuto la notificazione.

Articolo XXV
Depositario
1.
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Governo depositario, il quale invierà copie certificate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta Convenzione.
2. Il Governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti, e del pari la Segreteria, in merito alle firme, ai depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dell'entrata in vigore della presente Convenzione agli emendamenti, alla formulazione e ritiro di riserve, e alle notifiche di denuncia.
3. Quando la presente Convenzione entrerà in vigore, il Governo depositario trasmetterà una copia certificata alla Segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i Plenipotenziari infrascritti debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Appendici I - IV
(omissis)

Washington, 03-03-1973.

 

 

 

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