ANIMALI  SELVATICI

NORMATIVE  e  LEGGI

 

N.B.   I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati dalla Gazzetta Ufficiale e dagli Organi Ufficiali della U.E.

 

Ordinanza 18 dicembre 2008
(G.U. n. 13 del 17 gennaio 2009)
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Legge 20 luglio 2004 n. 189
(G.U. n 178 del 31 luglio 2004)
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Specie pericolose D. M. Ambiente 19 aprile 1996
(G.U. n 232 del 3 ottobre 1996)
Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione, recante le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 26 aprile 2001.

Legge 13 marzo 1993 n. 59
(G.U. n 60 del 13 marzo 1993)
Conversione in legge con modifiche ed integrazioni del D.L. 12 gennaio 1993 n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge del 7 febbraio 1992 n. 150 in materia di "Commercio e detenzione di esemplari di fauna  e flora minacciati di estinzione".

Legge 11 febbraio 1992 n. 157
(G.U. n 146 del 25 febbraio 1992)
Norme per la protezione della fauna selvatica e omeoterma e per il prelievo venatorio.
La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Legge 7 febbraio 1992 n. 150
(G. U. n 44 del 22 febbraio 1992)
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1974 n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626|82, e successive modifiche, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Legge 5 agosto 1981 n. 503
(G.U. n 250 del 11 settembre 1981)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

Convenzione di Berna 19 settembre 1979
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. Riconosce che flora e fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future.
La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione di flora e fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.

DPR 13 marzo 1976 n. 448
(G.U. n 173 del 3 luglio 1976)
Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

Legge 19 dicembre 1975 n. 874
(G.U. n 49 del 24 febbraio 1976)
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

Dichiarazione universale dei diritti dell'animale
Riunione Internazionale sui Diritti dell'Animale
Londra, 21-23 settembre 1977.